PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Interventi contro la dispersione scolastica).

      1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli interventi contro la dispersione scolastica dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo.

Art. 2.
(Diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo).

      1. Al fine di tutelare il diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo, le amministrazioni regionali e gli uffici scolastici regionali, in conformità con quanto disposto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, definiscono interventi diretti a:

          a) combattere il fenomeno della dispersione scolastica;

          b) favorire un'integrazione concreta degli alunni nell'ambito delle scuole in cui sono inseriti.

Art. 3.
(Attività di formazione e di sensibilizzazione).

      1. Le direzioni scolastiche regionali prevedono un'attività di formazione e di sensibilizzazione del personale docente sulla lotta alla dispersione scolastica dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e

 

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del circo, e promuovono azioni finalizate a sviluppare adeguate forme di collaborazione tra le famiglie e la scuola.

Art. 4.
(Definizione delle figure professionali di mediazione).

      1. Nell'ambito dei profili professionali delle figure professionali sociali definiti ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono individuati specifici profili professionali destinati a svolgere funzioni di mediazione nei confronti delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo.

Art. 5.
(Insegnamento a distanza).

      1. L'insegnamento rivolto agli alunni facenti parte di famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo può essere svolto a distanza, in via sperimentale, tenuto conto delle particolari esigenze derivanti dal nomadismo.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro per il 2007 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio biennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.